Meno dell’ 1% dei dentisti è risultato positivo al SARS COV 2, per quanto quella degli odontoiatri sia considerata una categoria ad alto rischio COVID. E il dato che emerge da un rapporto USA pubblicato su The journal oft he American Dental Association, il primo studio su vasta scala dei tassi di infezione e delle procedure preventive messe in atto dalla nostra categoria.
Anche la prevalenza tra i dentisti spagnoli è inferiore a quella della popolazione, secondo quanto affermato nella ricerca effettuata dagli Ordini nella prima metà di settembre. Questi dati statistici epidemiologici sono coerenti con quanto si legge nel rapporto di INAIL che non evidenzia tra le ASO infezioni riconosciute come malattia-infortunio sul lavoro. Le pratiche messe in atto dalla nostra categoria per la sicurezza e la prevenzione del contagio funzionano. Gli Odontoiatri, gli Igienisti e gli ASO sono da sempre all’avanguardia in termini di sicurezza per sé e per i loro pazienti. Nella interazione tra team work e persone assistite il rischio contagio è sotto controllo ed il paziente è il soggetto meno esposto al rischio di infezione.
Cosa accade all’interno della nostra attività professionale?
Nello studio dentistico non si verifica lo stretto contatto quando vengono applicate le procedure corrette ed utilizzati adeguati DPC e DPI da parte degli operatori sanitari o altre persone che prestano la loro assistenza diretta ad un caso COVID-19. (Aggiornamento definizione contatto stretto Ministero Salute)
Poiché non avviene esposizione ad alto rischio ad essi non si applica la quarantena precauzionale (art.1 comma 2, lettera d) del D. L n. 19/20)
Essi sospendono la loro attività e si pongono in isolamento fiduciario nel caso di sintomatologia respiratoria o di esito positivo per COVID-19. (art.14 D.L. 18/20)
La normativa elaborata nel corso della presente fase emergenziale a tutt’oggi esenta gli operatori sanitari dall’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva applicata agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva e nel contempo prevede che gli operatori sanitari sospendano l’attività soltanto nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (art.14 del Decreto Legge 18/2020- Decreto Cura Italia convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e art. 14 D.L. 18/20 ).
Si aggiunge quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre ultimo scorso:
- L’isolamento fiduciario nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
- La quarantena precauzionale invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
- Lo stretto contatto avviene quando le procedure precauzionali non vengono osservate o non vengono utilizzati DPC e DPI adeguati. Le indicazioni relative al contact tracing in questi casi devono essere attivate segnalando, al MMG, alle autorità sanitarie locali o al medico competente ove nominato, ogni caso specifico valutandolo secondo il principio di precauzione.